conguaglio

Quante volte hai dovuto pagare una bolletta della luce o del gas calcolata su consumi stimati e non sui tuoi consumi effettivi e  poi ritrovarti con una maxi bolletta, conosciuta meglio come conguaglio?

 

Ti è mai successo che l’importo fosse decisamente troppo alto?

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (ARERA), ormai da tempo, ha deliberato che in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato, ovvero che non è abilitato alla lettura a distanza, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici).

Diverso il discorso per i clienti con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, li almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Invece in caso di contatore elettronico già attivato il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica

Per le letture del gas invece le tempistiche che il distributore deve rispettare per il tentativo di lettura variano in base al consumo annuo:

  • almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
  • almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Nonostante ciò, oggi, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Per capire com’è possibile non pagare un conguaglio innanzitutto occorre comprendere la tipologia di consumi che possiamo trovarci davanti

I consumi in bolletta possono essere di tre tipi:

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o auto letture consecutive;
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta;
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o auto letture.

Oggi dinanzi a consumi stimati possiamo ritrovarci di fronte a due scenari per fronteggiare il conguaglio:

che il consumo stimato sia inferiore a quello reale, ovvero che il tuo fornitore scelga di farti pagare il consumo stimato inferiore a quello reale.

In questo scenario tu sei tranquillo, in quanto stai pagando poco di bolletta, sei convinto che finalmente hai trovato un gestore affidabile, che ti fa pagare poco e che non ti fa brutte sorprese.

Purtroppo per cambiare lo scenario basta poco: mentre stai per uscire da casa incontri il postino che stava per imbucare una lettera nel tuo portalettere, ma appena ti vede, con aria del tutto sorridente, te la consegna in mano, augurandoti una buona giornata.

E’ lei la famosa fattura di conguaglio, una fattura altissima che spesso ricopre il consumo di più anni, riuscendo ad arrivare a doppia, tripla o quadrupla cifra.

E tu ci manca poco che cadi a terra, in cerca di spiegazioni.

Ti auguro davvero che non sia il tuo caso, i conguagli generano confusione, rabbia, frustrazione, in più le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista, perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

L’altro caso in cui potresti incombere è uno scenario meno dolente ma allo stesso tempo fastidioso, in quanto ti ritrovi ad uscire dei soldi non dovuti,:

 il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrispondere a consumi non reali.

Come hai potuto notare se si parla di consumi stimati, c’è poco da stare tranquilli, da una parte sei rilassato e tranquillo perché stai pagando poco, ma poi ti arriva la maxi bolletta, dall’altra stai anticipando dei soldi al tuo fornitore che potresti utilizzare per altro.

Insomma o da una parte o dall’altra fanno con te quello che vogliono

Senza ombra di dubbio un modo per evitare di ritrovarsi è quello di effettuare puntualmente le auto letture dei proprio contatori.

Ma capisco che alle volte anche questo semplice gesto può diventare difficile per determinati consumatori.

Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

A regolamentare tutto ciò ci ha pensato ancora una volta ARERA che ha posto un limite alla possibilità di inviare conguagli.

Dal 1 Marzo 2018 è entrata in vigore la prescrizione breve dei conguagli luce, e dal 1 Gennaio 2019 per i consumi di gas

Ma cosa vuol dire prescrizione breve?

Semplicemente che si è ridotto il termine di prescrizione da 5 anni a 2.

I consumatori potranno infatti usufruire di tale prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. 

Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al consumatore di esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

Per esperienza ti posso garantire che sono pochi quello che lo fanno, il consumatore deve stare sempre li a sbracciarsi e a far valere i suoi diritti

Proprio di recente ho gestito una situazione del genere.

Nonostante il fornitore avrebbe evidenziato i consumi prescritti e scritto esplicitamente che il cliente finale poteva fare richiesta della prescrizione, ciò non è stato possibile, almeno in un primo momento.

Questa parte della risposta al reclamo:

“Con la presente le comunichiamo che da verifiche effettuate le confermiamo che la fattura menzionata non risulta possedere i requisiti per la prescrizione parziale. […] Il misuratore ubicato presso l’utenza in argomento non è accessibile.

Occorre precisare che il misuratore associato al POD (omiss.) non risulta inserito nel sistema di telegestione e pertanto è necessario l’intervento di dipendente della suddetta società di distribuzione, sul posto per rilevare iconsumi sul segnante.

Quindi, si fa riferimento al tentativo di lettura e non alla lettura perchè molti contatori sono all’interno delle abitazioni e non è sempre possibile per il letturista visionarli (oppure il cliente finale può essere assente).

In particolare è stato effettuato il tentativo di lettura, non andato a buon fine, il 05 marzo 2018.”

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che facendo riferimento alla normativa, che parla di tentativi, indipendentemente se siano andati a buon fine o no, il distributore ha risposto che non ha potuto effettuare l’auto lettura in quanto il cliente finale non era in casa e quindi non è stato possibile effettuare la rilevazione.

Cosa che ci può stare. Ma l’assurdo viene dopo, in quanto successivamente non sono stati effettuati altri tentativi, come dicono ben altre normative.

Adesso faremo valere i diritti di questo consumatore nelle sedi più opportune, se c’è una legge va rispettata!

Inoltre con la nuova modifica da parte di ARERA pubblicata il 27 Maggio 2020 e retroattiva dal 1 Gennaio 2020, non ci sarà più tale responsabilità che potrebbe cadere sull'utente finale.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o supporto a causa di un conguaglio scomodo puoi contattarmi!

Giovanni,

Insieme si può