L’art. 13 del codice di condotta commerciale ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente prevede che il rinnovo o le modifiche dei contratti di energia elettrica e gas siano comunicati con un preavviso di 3 mesi rispetto alla modifica stesso.

Nello specifico l’articolo in questione cita testuali parole:

Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore.

Quindi, ad oggi, l’invio di queste comunicazioni NON prevede nessun obbligo di tracciabilità.

Non a caso nell’ultimo anno, vuoi i consumatori più attenti, vuoi l’aumento esponenziale dei prezzi, sono aumentate le segnalazioni per mancata comunicazione dei rinnovi contrattuali (le modifiche unilaterali in corso d’opera in questo caso vengono meno in virtù del blocco dettato dal D.L. Aiuti bis fino al 30/06/2023).

Personalmente ne ho gestite circa 100.

Cosa succede nella pratica?

Il consumatore finale riceve una bolletta più alta del solito e verifica che le condizioni sono cambiate e reclama la modifica in assenza di comunicazione.

Il fornitore si limita a rispondere che la lettera è stata inviata e fornisce il documento che è stato inviato.

Il consumatore sostiene di non averle ricevute.

Secondo l’ARERA, trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato dal venditore, la comunicazione si intende ricevuta.

Il fornitore non riesce a dare traccia dell’inivio, in assenza di tracciabilità.

E’ inizia lo scontro.

Nei casi gestiti ho potuto costatare come spesso il fornitore opta per l’invio cartaceo nonostante il cliente abbia attiva la bolletta web (o comunque abbia fornito un indirizzo email) o, nei casi aziendali, ci sia a disposizione una PEC.

La domanda è perchè?

Anche perchè se ci si sposta nel codice civile (non sono un avvocato ma ho avuto modo di approfondire la legislazione) le cose sono ben diverse.

A chi giova una regolamentazione (quella del codice di condotta commerciale) del genere?

Da una parte il fornitore spende dei soldi per inviare delle comunicazioni cartacee con l’incognita della consegna. Dall’altra il consumatore, che effettivamente non riceve tale comunicazione, viene privato della possibilità di valutare altro e recedere da contratto, evitando gli aumenti.

Quali soluzioni?

In primis sicuramente l’adeguamento della tracciabilità, cosi come avviene per la costituzione in mora (anche se non sarebbe risolutivo, i vettori postali lasciano spesso a desiderare).

Per i possessori di pec, l’utilizzo di questo canale potrebbe risolvere il problema.

Inoltre, con molta probabilità, attraverso la digitalizzazione si può fare tanto, senza andare troppo lontano da strumenti già utilizzati oggi, vedi OTP.

Per esempio mi immagino una procedura del tipo:

  • inviare email con tasto per prendere visione delle nuove condizioni di rinnovo;
  • qualora dopo 3 giorni non venisse aperta, invio un sms informandoti della comunicazione ricevuta tramite email;
  • trascorsi ulteriori 3 giorni senza nessuna azione registrata, parte la raccomandata.

A mio avviso, in assenza di un processo tracciato, anche meno strutturato come l’esempio sopra (vedi raccomandata a/r), può far sorgere il dubbio della buona fede della società di vendita, in particolar modo in questo periodo dopo i rinnovo contrattuali possono anche decuplicarsi.

Se hai bisogno di aiuto per gestire una situazione simile contattatami per approfondire il tuo caso.

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