Un tema sempre caldo quello delle morosità e delle sospensioni dei servizi energetici, in quanto sempre più si sente di persone non riescono a far fronte alle proprie bollette.

Una delle cause alla base delle morosità, e nei casi peggiori dei distacchi, oltre all’effettivo “caro bollette”, ritengo che sia sempre più la mancata consapevolezza dei consumi: consumiamo, consumiamo e consumiamo ancora senza tenere conto degli importi che ci potremmo ritrovare in bolletta.

Tutto ciò prende il nome di povertà energetica.

Il termine non si riferisce solamente al non poter far fronte alle proprie bollette, ma anche nell’avere un’abitazione a bassa efficienza energetica, comportando sprechi e consumi eccessivi.

Per cercare di riuscire a combattere la povertà energetica con un gruppo di colleghi del settore abbiamo dato vita ad “Energia Sospesa” . La prima associazione non profit che punta a sostenere le famiglie in difficoltà con le proprie bollette.

Sono onorato di far parte dei soci fondatori di questa iniziativa a tutela del consumatore. L’idea nasce proprio con l’obiettivo di ridurre al minimo le situazioni di povertà energetica, un obiettivo, senza ombra di dubbio molto arduo, ma che con la sinergia tra l’associazione, fornitori, istituzioni potrà arrivare lontano.

Ma cosa può comportare non riuscire a pagare le proprie bollette e quindi diventare morosi nei confronti del fornitore e rischiare il distacco?

Senza ombra di dubbio una situazione spiacevole, che potrebbe diventare ancora più spiacevole se lo stato di morosità persiste nel tempo.

Difatti in presenza di bollette non pagate, il fornitore ha la possibilità di interrompere il servizio di energia o gas, previa comunicazione.

Tale comunicazione viene definita “costituzione in mora”.

Dal 2013, i fornitori devono inviare obbligatoriamente questo documento tramite raccomandata, o tramite posta elettronica certificata per gli utenti non domestici, all’utente moroso, dove lo stesso deve essere portato a conoscenza:

  • del totale del debito con il fornitore, con riferimento alle fatture che risultano scadute e non pagate;
  • termine ultimo per poter effettuare il pagamento;
  • le modalità di pagamento con cui l’utente potrà effettuare il saldo;
  • che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini.
Maggiori approfondimenti nelle delibere ARERA: 67/2013/R/com, 173/2013/R/com e 219/2020/R/COM

Trascorsi i giorni di “ultimatum” il fornitore dovrà attendere ulteriori 3 giorni per contabilizzare eventuale pagamento già effettuato, dopodiché potrà trasmettere richiesta di sospensione al distributore di zona.

Tale richiesta consistere prima in un de-potenziamento, ovvero una riduzione della potenza disponibile del contatore e successivamente, qualora lo stato di morosità non sia rientrato, il distacco.

Il depotenziamento consiste nella riduzione pari al 15% della potenza disponibile.

Il termine ultimo, in cui il fornitore potrà presentare la richiesta di sospensione della fornitura, che comporterà quindi la riduzione, non può essere inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per i clienti alimentati in bassa tensione, viceversa il termine non può essere inferiore a 40 giorni solari.

Se il fornitore non dovesse rispettare tali requisiti sarà costretto a corrispondere un indennizzo al cliente finale pari a:

  • 30€ nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • 20€ nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità in mancanza di rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento o per mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Se a seguito di una sospensione, il cliente finale provvede al pagamento, rientrando cosi dallo status di moroso, lo stesso dovrà darne immediata prova al fornitore, tramite fax o altri canali dedicati, per poter permettere al fornitore di fare una richiesta di ripotenziamento.

Una volta che il pagamento è stato ricevuto, il fornitore dovrà trasmettere immediatamente tale richiesta al fornitore che entro 1 giorno lavorativo dovrà ripotenziare/riattivare la fornitura.

Anche qui, qualora ciò non dovesse avvenire entro i termini verranno riconosciuti degli indennizzi al cliente finale che possono arrivare fino a 210€ in base alla tipologia di utenza.

Aldilà di tutte queste procedure burocratiche, che esistono ed è giusto che il fornitore le rispetti, è opportuno ricordare che è dovere dell’utente finale far fronte ai propri consumi e quindi al pagamento delle bollette.

Probabilmente non ci si riflette mai, ma oggi poter consumare energia elettrica e gas può essere considerato un lusso, in quanto il pagamento avviene post-consumo: prima consumiamo e poi paghiamo.

Non è da escludere che una forte propensione alle morosità potrebbe indurre qualche fornitore (o direttamente l’autorità) a cambiare le “regole del gioco” e richiedere i pagamenti prima “della consumazione”.

Per fare un esempio, e capire ancora meglio che non è un’idea del tutto folle, ci sono bar dove siamo costretti a “fare prima lo scontrino” o, ancor di più, nei ristoranti di lusso si striscia direttamente la carta di credito e ad ogni ordinazione viene conteggiato il relativo addebito.

Questi sono altri discorsi, ma non dimentichiamoci che abbiamo il lusso di poter pagare solamente una volta che abbiamo consumato, poi che nella bolletta ci sono più “tasse” che consumi è un altro discorso che i fornitori di energia elettrica e gas non possono far nulla.

Escludendo i furbetti, come detto già prima, ci sono veramente situazioni dove si fa fatica a pagare le bollette, in questi casi vengono messi a disposizione dei consumatori delle possibilità come la rateizzazione, per i consumatori privati ci sono anche i bonus sociali luce e gas e per le imprese agevolazioni sull’iva e accise.

Se da una parte i fornitori hanno il diritto di riscuotere il pagamento di un servizio erogato, dall’altra hanno anche dei doveri.

Difatti in tema di morosità e distacco gli stessi devono rispettare precise regolare, altrimenti rischiano di pagare sia delle penali alle autorità, che degli indennizzi al cliente finale.

La costituzione in mora costituisce uno dei doveri del fornitore.

Con questo documento il fornitore si solleva dalla responsabilità e comunica ufficialmente all’utente finale qual è la sua posizione e cosa sta rischiando, sarà cura dell’utente finale provvedere ai pagamenti.

Con questo documento l’utente finale non potrà dire “non lo sapevo”, “non mi sono arrivate le bollette”, ecc…è ufficialmente informato della sua posizione.

Se il fornitore avrà rispettato tutte le procedure potrà procedere alle richieste di sospensione una volta scaduti i termini di pagamento e lo stesso non sia stato incassato.

Se l’utente finale ha deciso di effettuare un cambio di fornitore, lasciando in sospeso il pagamento delle ultime bollette, il fornitore dovrà avvisare, sempre tramite costituzione in mora, di recupero il debito tramite CMOR o altre forme ritenute più idonee, in caso di importi considerevoli anche pignoramenti.

La procedura del CMOR è una procedura che consente al fornitore, che non è riuscito a riscuotere le somme del servizio erogato di avvalersi del nuovo fornitore per incassare il totale o parte del debito nei confronti dell’utente moroso.

Le comunicazioni non avverranno direttamente tra i due fornitori, ma una triangolazione con il SII, Sistema Integrato Informativo, che per intenderci è un enorme banca dati che regola i cambi di fornitori e le “anagrafiche” di ogni singola utenza.

Pertanto il fornitore che si ritroverà a dover fatturare il CMOR non saprà mai chi l’ha richiesto e non potrà “rimuoverlo” dalla bolletta su esplicita richiesta del cliente finale, un po’ come l’addebito del canone rai, non è il fornitore che lo gestisce in prima persona ma fattura solamente i flussi che arrivano da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche in tema CMOR il fornitore deve rispettare dei requisiti per richiederlo. Di questo argomento ne ho già parlato in un altro articolo. Clicca qui se vuoi approfondirlo.

Quindi ricapitolando:

  1. le modalità di pagamento dei servizi luce e gas si possono considerare un lusso, in quanto usufruiamo di un servizio con pagamento posticipato;
  2. l’utente finale oltre ad avere dei diritti ha anche dei doveri, ovvero far fronte ai pagamenti;
  3. i fornitori deve attenersi alle delibere per poter richiedere i pagamenti, sospensioni e CMOR;
  4. se i fornitori fanno di testa propria, oltre a dover pagare una penale alle autorità, dovranno riconoscere un indennizzo al cliente finale e farsi carico di eventuali costi extra sostenuti per il distacco e il riallaccio della fornitura illegittimamente;
  5. in relazione all’ultimo caso, se un eventuale distacco non legittimo dovrebbe provocare dei danni a cose e persone, l’utente finale avrà la possibilità di richiedere i danni nelle sedi più opportune.

Proprio su questo ultimo punto, prossimamente ti racconterò la storia di Massimo, un piccolo imprenditore che si è visto cessare il servizio di energia elettrica della propria attività commerciale creando diversi disagi.

Se non vuoi ritrovarti in situazioni cosi spiacevoli e hai difficoltà a reperire una persona di fiducia che possa seguire nella gestione delle tue bollette o semplicemente ti sei ritrovato in una situazione spiacevole che reputi possa averti creato dei danni, ti consiglio di contattarmi e capire insieme se ci sono i presupposti per iniziare un percorso insieme.

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Think big, insieme si può,

Giovanni.

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